Art. 1.

      1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente:

      «3. I benefìci di cui alla presente legge spettano altresì a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali, nonché agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti all'integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti».

      2. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, presentano all'azienda sanitaria locale competente le relative domande, indirizzate al presidente della regione del territorio di appartenenza dell'azienda medesima. L'azienda sanitaria locale provvede, entro tre mesi dalla data di presentazione delle domande, all'istruttoria delle stesse e all'acquisizione del giudizio di cui all'articolo 4, in attuazione dei compiti spettanti alle regioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblica nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000, sulla base di direttive del Ministero della salute, che garantiscono il diritto alla riservatezza anche mediante opportune modalità organizzative».

      3. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, è sostituito dal seguente:

      «3. L'indennizzo di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992,

 

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n. 210, spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche a coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695. I soggetti danneggiati presentano la domanda con le modalità di cui all'articolo 3 della citata legge n. 210 del 1992, e successive modificazioni».

      4. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è inserito il seguente:

      «4-bis. Nei casi in cui la documentazione sanitaria relativa ai trattamenti emotrasfusionali o vaccinali prevista dal comma 4 sia stata smarrita dall'azienda sanitaria locale od ospedaliera, ai fini di cui al medesimo comma 4, è ammessa la presentazione di certificazioni redatte dai medici della stessa azienda».

      5. Il comma 7 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è abrogato, anche con effetto sulle decisioni non impugnate.